DIREITO DE FAMÍLIA
O escritório de advocacia DNL também lida com o direito da família, representando clientes de todo o mundo em questões de divórcio na Itália e na Espanha
As situações de direito da família são frequentemente complexas.
Em caso de divórcio na Itália, o tamanho de um potencial acordo financeiro pode depender, em muitos casos, do país em que o processo de divórcio é arquivado.
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Se precisar de mais informações ou assistência, envie um email para: denisnungalodi@gmail.com

Il Divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel caso di matrimonio religioso si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sotto il profilo personale la principale conseguenza del venir meno dello status di coniuge è la definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali (artt. 51, 143, 149 c.c.) ed il recupero dello stato libero per entrambi i coniugi, seppur solo per l’ordinamento civile: infatti nei matrimoni c.d. concordatari, il sacramento del matrimonio è indissolubile per la Chiesa. Alla moglie, sarà inibito l’uso del cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi, dopo aver accertato la sussistenza di un interesse meritevole di tutela suo o dei figli.
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Nel momento in cui uno dei due coniugi va in pensione, qualora l’altro percepisca l’assegno divorzile e non si sia risposato civilmente, a quest’ultimo spetta una quota dell’indennità di fine rapporto di cui è titolare l’altro, anche se l’indennità matura dopo la sentenza, purché non prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (Corte Costituzionale sent. n. 23 del 1991 e Cass. Civ. sent. n. 1222 del 2000).
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In caso di morte dell’ex coniuge il divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non dovrebbe poter vantare alcun diritto sull’eredità. Il legislatore, tuttavia, ha previsto che se taluno muore senza lasciare un coniuge superstite, la la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge, a patto che quest’ultimo avesse diritto a percepire l’assegno divorzile in virtù di una pronuncia giurisdizionale. L’eventuale stato di bisogno del coniuge attuale e dell’ex coniuge, in caso di compresenza, è ago della bilancia per la decisione del giudice.​
Sotto il profilo strettamente patrimoniale, infine, il divorzio determina la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale (ex art. 171 c.c.) e della comunione legale dei beni (ex art. 191 c.c.), sempre che tale effetto non fosse già scaturito dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché il venir meno della partecipazione dell’ex coniuge all’eventuale impresa familiare (art. 230 bis c.c.).​
E’ stato approvato il testo di legge sul DIVORZIO BREVE, che ha cambiato profondamente la disciplina sul divorzio e sulla separazione, riducendo drasticamente i tempi tra separazione e divorzio e modificando radicalmente lo scioglimento della comunione legale dei beni!
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Il nostro Studio Legale segue l’intero iter processuale dalla separazione personale dei coniugi fino all’eventuale successivo Divorzio, restando sempre prontamente aggiornati sulle evoluzioni di legge e le novità del diritto.
La crisi della famiglia viene affrontata con la finalità di arrivare al minor livello contenzioso con il miglior risultato sia per i rapporti familiari che per i rapporti economici. Lo scopo primario è la serenità dei figli minori, anche in vista delle norme sul divorzio breve.Lo studio propone percorsi personalizzati per i seguenti problemi:
- Separazione consensuale: si forniscono facsimili a prezzi concordati per la separazione senza la presenza di avvocato, oppure consulenza a tariffa concordata nel caso occorra la presenza dell’avvocato.
- Separazione giudiziale: si affronta l’affidamento dei minori , l’eventuale decadenza dalla potestà parentale , la violenza sulle donne , l’allontanamento dalla casa familiare, l’assegno di mantenimento a carico del coniuge responsabile della separazione.
- Divorzio consensuale: consulenza a tariffa minima
- Divorzio giudiziale: consulenza a tariffa concordata per i singoli casi e si affronta la possibilità di richiedere l’assegno divorzile direttamente erogato dal datore di lavoro. Possibilità di richiedere il 40% del TFR in caso di nuove nozze o pensionamento del coniuge;
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Perché lo studio legale DNL ?
Lo studio Legale Nunga Lodi conta più di 14 anni di esperienza, professionalità e competenza nell'ambito del diritto di famiglia. Da sempre accogliamo e seguiamo i nostri clienti direttamente in studio, ma ci distinguiamo anche per il nostro servizio innovativo che permette di ricevere una consulenza legale online, anche in video conferenza, direttamente da casa tua.
Consulenza legale in studio a Milano Lo Studio legale Nunga Lodi saprà:
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- Consulenze in ambito: matrimonio e famiglia di fatto, separazioni, divorzi, divorzi brevi, affidamento e mantenimento del minore, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento, visite del genitore, successioni, reati contro la famiglia, minacce, percosse, lesioni, stalking, molestie, diffamazione, violenza privata…
Consulenza legale online in VideoconferenzaIl servizio di consulenza online Le permetterà:
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Tratta con successo casi di:
Cause di separazione;
Mantenimento e affidamento,
Cause di divorzio.
Casi trattati in ambito diritto di famiglia:Matrimonio e famiglia di fatto, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento ed affido dei figli, obblighi e doveri coniugali, modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, riconoscimento e disconoscimento di paternità ed eventuale risarcimento, successioni, diritto delle locazioni.
In che modo si può ottenere la separazione?
La separazione dei coniugi rappresenta senza dubbio la fase di maggior rilievo nell'ambito del percorso che conduce allo scioglimento del vincolo matrimoniale, costituendo il necessario e doveroso passaggio della crisi coniugale da cui deriva il primo regolamento post-matrimoniale dei rapporti di coppia, nonché di quelli tra genitori e figli.Il legislatore ha previsto due tipi di separazione, consensuale o giudiziale ed ha attribuito la legittimazione attiva esclusivamente ai coniugi, come previsto espressamente dall' art. 150 c.c.: "il diritto a chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".
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Dopo quanto tempo posso divorziare?
Nel contesto delle riforme attuate al fine di accelerare i tempi per l'ottenimento del divorzio, si inserisce la Legge 55 del 2015 che ha introdotto nel nostro Ordinamento il cosiddetto "divorzio breve".In forza delle predette modifiche legislative, la domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio (istanza di divorzio) potrà essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di procedimento di separazione giudiziale, termine ridotto a sei mesi nel caso di separazione consensuale, ivi compresa quella posta in essere attraverso la procedura di negoziazione assistita regolata dalla legge 162 del 2014.La separazione personale dei coniugi rappresenta senza dubbio il momento più importante e delicato del percorso che può concludersi con lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Da tale necessario passaggio della crisi coniugale scaturisce la prima regolamentazione post-matrimoniale dei rapporti di coppia e di quelli tra genitori e figli, ben potendo assurgere a regolamento definitivo destinato a valere anche in sede di divorzio.
Per tali ragioni, è necessario rivolgersi a legali specializzati in materia di diritto di famiglia come i professionisti dello Studio Legale Nunga Lodi, che tratta da più di quindici anni cause di separazione consensuali e giudiziali.
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Quali sono i procedimenti da seguire per separarsi?
Ci si può separare o si può divorziare in modo consensuale se i coniugi raggiungono un accordo riguardo le condizioni relative all’affidamento dei figli e gli aspetti economici, altrimenti occorre che uno di essi presenti autonomamente un ricorso al Tribunale di competenza instaurando un Giudizio.
Sia la separazione, sia il divorzio iniziati giudizialmente potranno sempre trasformarsi in procedure consensuali ove le parti trovassero un accordo prima dell’emissione della sentenza.
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A quale coniuge viene assegnata la casa coniugale in caso di separazione?
Secondo la normativa di riferimento, sia nell’ambito della separazione sia del divorzio, il diritto di abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui sono affidati i figli o con i quali i figli convivono ed il giudice deve tenere conto dell’assegnazione nei rapporti economici tra i genitori.
In tema di assegnazione della casa coniugale, dunque, il titolo per il coniuge ad abitare la casa coniugale è funzionale alla conservazione dell’ambiente domestico e giustificato dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Nel caso non vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti la casa coniugale non potrà essere assegnata (salvo diversi accordi tra le parti).
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Che cosa si intende per addebito della separazione?
Il nostro ordinamento prevede espressamente l’ipotesi della pronuncia di separazione con addebito ad uno dei coniugi qualora ne sia fatta richiesta e ricorrano i presupposti.
Il Giudice dovrà valutare se la condotta del coniuge è contraria ad uno dei fondamentali doveri derivanti dal matrimonio (obbligo di fedeltà, assistenza morale, coabitazione) e se tale comportamento abbia determinato l’intollerabilità della convivenza, ovvero se sia stata la causa della crisi matrimoniale.
I comportamenti che possono determinare l’ addebito della separazione sono molteplici, ma deve sempre trattarsi di comportamenti che abbiano causato la crisi matrimoniale: se la crisi è preesistente non potrà esservi una pronuncia di addebito.
Il coniuge al quale è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, conservando solo quello agli alimenti e perde altresì i diritti successori, conservando il diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità nel caso di godimento degli alimenti.
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Cos’è la separazione giudiziale?
È il procedimento per ottenere la separazione nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo sulle condizioni (mantenimento, affidamento dei figli, assegnazione casa coniugale, divisione di beni), quando uno dei due coniugi intenda attribuire la colpa della separazione all’altro coniuge (separazione con pronuncia di addebito), o quando uno dei due coniugi non intenda separarsi.
Infatti, a prescindere dalla volontà di separarsi dell’altro, un coniuge può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale quando la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Alla prima udienza, infatti, il Presidente del Tribunale adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
Si tratta di un provvedimento temporaneo, perché sarà sostituto dalla sentenza emessa all’esito dell’intero procedimento, ma esecutivo.
In qualsiasi momento de procedimento, prima che venga pronunciata la sentenza di separazione, questa potrà trasformarsi da giudiziale a consensuale se le parti dovessero trovare un accordo.
MANTENIMENTO Principio cardine del nostro sistema giuridico, da considerare operante sia in costanza di matrimonio o convivenza, sia nella fase di separazione, cessazione della convivenza e divorzio, è quello che attribuisce ad entrambi i genitori il dovere di mantenere i figli in maniera proporzionale alle loro sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo.
In tema di affidamento dei figli minori, la regola generale attualmente in vigore, da disattendere nei casi in cui vi sia l’evidente inidoneità ed inadeguatezza di uno dei genitori, è quella dell’affidamento condiviso, applicabile sia nell’ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, sia nei procedimenti relativi l’ affidamento di figli nati da coppie non coniugate.
Al minore verrà poi assegnata la collocazione prevalente presso un genitore, garantendo all’altro delle modalità minime che consentano di trascorrere del tempo con il figlio.
Lo Studio Legale Nunga Lodi, conoscitore del diritto di famiglia, fornirà al cliente il supporto per affrontare le problematiche che si presentano nell’adempimento dell’obbligazione contributiva nel caso di disgregazione della coppia, dalla quantificazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per la prole, all’effettiva corresponsione da parte dell’obbligato, alla determinazione delle c.d. spese straordinarie.
Lo Studio Legale DNL gestirà tutte le questioni inerenti all’affidamento ed il collocamento dei minori, aiutando il cliente a compiere le opportune scelte, tenendo ben presente che l’interesse supremo è quello dei minori.
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In quali casi spetta l’assegno di mantenimento in caso di separazione?
Nell’ambito delle deliberazioni connesse alla crisi coniugale rientra la previsione della corresponsione di un assegno di mantenimento che potrà essere disposto a favore della prole e/o del coniuge.
Si tratta di due situazioni nettamente distinte tra loro, avendo diversa disciplina e fondamento. L’ assegno nei confronti del coniuge rappresenta la proiezione degli obblighi di mantenimento derivanti dal matrimonio previsti dall’art. 143 c.c. e del dovere di assistenza materiale che continua a sussistere nella fase di separazione personale dei coniugi, si può affermare che la finalità dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge sia quella di garantire a quest’ultimo un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, considerato il carattere transitorio della separazione.
L’ assegno nei confronti dei figli, invece, discende dal dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli – secondo le loro sostanze e capacità professionali o casalinghe – sia in costanza di matrimonio o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell’unione per separazione, divorzio o interruzione della convivenza.
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Cosa succede se chi è tenuto a corrispondere il mantenimento forma una nuova famiglia? Cosa succede se il coniuge che riceve il mantenimento forma una nuova famiglia?
La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge obbligato a versare l’ assegno di mantenimento non determina il venir meno del dovere di assistenza materiale stabiliti dal giudice con la separazione legale, nemmeno in presenza di nuovi figli.
Ciò che potrà avvenire sarà eventualmente la rideterminazione del valore dell’assegno sulla base del mutamento delle condizioni economiche del coniuge obbligato. Occorrerà quindi valutare se egli sia ancora o meno in grado di garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.
Viceversa, nel caso in cui sia il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento ad intraprendere una convivenza more uxorio caratterizzata da una certa stabilità ed affidabilità (durata temporale, nascita di figli ecc), l’obbligo di assistenza potrebbe variare nell’entità o addirittura cessare a fronte del venir meno dello stato di bisogno riscontrato in precedenza.
Consulenze legali per divorziIl divorzio segna la fine del matrimonio e l’inizio di un nuovo programma di vita, che spesso è solo la ratifica di quanto stabilito in sede di separazione.
Proprio poiché si tratta di un passo così importante che comporta implicazioni economiche destinate a divenire definitive, è necessario tutelarsi rivolgendosi ad esperti del settore.
L’Avv. Denis Nunga Lodi segue con estremo impegno e assoluta competenza i molteplici casi di scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o concordatario, indicando al cliente le scelte più opportune da seguire.
Di seguito le risposte alle domande più comuni a tema divorzio dei legali matrimonialisti dello studio:
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Come avvengono i procedimenti di separazione e di divorzio in Comune?
L’ art. 12 della legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio avanti all’ Ufficiali di Stato Civile del Comune, senza che sia obbligatoria l’assistenza dei legali.
Tale procedura ha un ambito di applicazione piuttosto limitata, non potendo essere utilizzata qualora vi siano figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, portatori di handicap grave ed, in ogni caso, nell’accordo non potranno essere previsti patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi, pertanto, potranno solo regolare le pattuizioni aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento o divorzile.
Il comune di competenza può essere quello in cui è stato celebrato il matrimonio, quello in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, quello di residenza di uno dei coniugi.
I portali web dei Comuni forniscono la modulistica da compilare, i diritti da corrispondere e tutte le informazioni necessarie.
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Che cos’è il divorzio breve? Cosa viene modificato rispetto al divorzio classico?
Nell’ambito delle riforme attuate con l’obiettivo di accelerare i tempi per l’ottenimento del divorzio si colloca la legge 55 del 2015 che ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “divorzio breve“.
Nello specifico detta legge ha apportato talune modifiche all’art. 3, n. 2, lett. b) della legge sul divorzio, riducendo i tempi per la proposizione della relativa domanda.
In forza delle predette modifiche, l’istanza di divorzio potrà essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi decorrenti dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale o di sei mesi nell’ipotesi di separazione consensuale (anche raggiunta a seguito di trasformazione del rito), ivi compresa quella posta in essere attraverso la procedura di negoziazione assistita disciplinata dalla legge 162 del 2014.Occorre precisare come la legge in questione abbia accorciato i termini per proporre la domanda di divorzio, ma il presupposto resti sempre l’omologa di una separazione consensuale, la pronuncia di una separazione passata in giudicato o un accordo raggiunto attraverso la procedura di negoziazione.
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Se il coniuge non vuole figli si può richiedere l’annullamento del matrimonio?
I presupposti per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio canonico sono vari e tra questi rientra la non volontà di procreare matrimonio non consumato, cioè i coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo.
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Posso sempre divorziare in comune?
No, solo nel caso in cui la coppia non abbia figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap. L’accordo tra i coniugi non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, vale dire patti che trasferiscono la proprietà di un determinato bene, mentre sono ammissibili le disposizioni che fanno sorgere tra i coniugi un rapporto obbligatorio.
Come si procede se non vi è accordo sul divorzio? Ci si può opporre alla domanda di divorzio?
Come avviene per la separazione, anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale a seconda che i coniugi raggiungano un accordo o meno circa le condizioni.
In caso di mancato accordo, il coniuge che ha interesse dovrà presentare il ricorso al Tribunale competente con l’assistenza obbligatoria del legale.
A seconda della complessità delle questioni da trattare e dell’eventuale attività istruttoria da espletare (testi, ctu) la causa potrebbe durare anche diversi anni, pertanto ove possibile è sempre consigliabile trovare degli accordi in sede consensuale attraverso l’aiuto del legale o dei legali a seconda dei casi.
Il procedimento è destinato a concludersi con la sentenza di divorzio, ma in ogni momento, ove si riuscisse a trovare una soluzione conciliativa, è possibile trasformare il rito da giudiziale in consensuale.
Non ci si può opporre al divorzio in assoluto, ovvero alla cessazione del vincolo matrimoniale, salvo il caso in cui non sia decorso il termine di sei mesi o dodici mesi di separazione ininterrotta richiesto dalla legge; si potrà eventualmente discutere delle condizioni economiche e di quelle riguardanti la prole, attraverso la mediazione dei legali oppure in sede giudiziale.
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Quali sono le differenze tra separazione e divorzio?
Sebbene si tratti di due eventi che si verificano costantemente, si crea spesso confusione tra i due istituti della separazione e del divorzio.La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venire meno lo status di coniuge, ma incide su alcuni degli effetti principali del matrimonio, come la cessazione dell’obbligo della coabitazione, del dovere di fedeltà, del dovere di collaborazione, dell’assistenza morale, della comunione legale, della presunzione di paternità. Rimanendo attivo il dovere di assistenza materiale, al coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità spetta un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge. La separazione è pertanto una situazione temporanea contemplata dal legislatore per concedere del tempo ai coniugi per riflettere in vista di una possibile riconciliazione. Ove questi ultimi non dovessero ricostituire la comunione di vita tipica del vincolo matrimoniale, una volta trascorso il lasso di tempo predeterminato dalla legge (almeno sei mesi se la separazione è stata consensuale o dodici mesi se è stata giudiziale), si potrà procedere con la domanda di divorzio, che farà cessare gli effetti civili del matrimonio e quindi farà venir meno tutti i doveri nei confronti dell’altro coniuge, i diritti successori, il tfr). Permarrà unicamente l’obbligo a carico del coniuge più abbiente di corrispondere l’assegno c.d. divorzile al coniuge che dimostri di non disporre di mezzi adeguati a condurre una vita libera e dignitosa dopo lo scioglimento del matrimonio.
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Chiedere il divorzio: quali sono i motivi secondo la legge?
Il divorzio si può chiedere:1) in caso di matrimonio non consumato,2) separazione protratta almeno 1 anno (oppure 6 mesi in caso di separazione consensuale),3) matrimonio non consumato,4) sentenza di rettifica di attribuzione di sesso,5) condanna dell’altro coniuge, dopo il matrimonio, per reati quali l’ergastolo oppure pena detentiva superiore ai 15 anni per delitti non colposi (esclusi quello politici) o condanna ai delitti indicati all’art. 3 della legge 898/70.
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In che modo si può ottenere il divorzio?
Il divorzio si può ottenere depositando ricorso avanti al Tribunale di competenza, oppure con la negoziazione assistita in entrambi casi le parti dovranno essere assistiti da un avvocato. Nel caso della negoziazione assistita le parti non dovranno recarsi in Tribunale e dovranno quindi trovare un accordo con l’assistenza dei propri legali. Nel caso in cui non vi siano figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti economicamente ed i coniugi non debbano regolare rapporti economici, Il divorzio può essere richiesto autonomamente anche in Comune
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Quali sono i procedimenti da seguire per divorziare?
In caso di accordo riguardo le condizioni relative all’affidamento dei figli e gli aspetti economici si potrà procedere attraverso un ricorso congiunto o la procedura di negoziazione assistita da avvocati, in caso contrario il coniuge che intende divorziare senza accordo/consenso dell’altro dovrà presentare ricorso.
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Quali sono i tempi tecnici per procedere con il divorzio?
La procedura sarà più breve nel caso di divorzio consensuale e più lunga nel caso di divorzio giudiziale. Nel secondo caso, a seconda della complessità delle questioni da trattare e dell’eventuale attività istruttoria da espletare (testi, ctu) la causa potrebbe durare anche diversi anni, pertanto ove possibile è sempre consigliabile trovare degli accordi in sede consensuale attraverso l’aiuto del legale o dei legali a seconda dei casi.
Consulenze legali in tema di diritto penale della famiglia La separazione personale dei coniugi rappresenta senza dubbio il momento più importante e delicato del percorso che può concludersi con lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Durante il matrimonio, nella fase della separazione e successivamente alla stessa, possono essere posti in essere alcuni reati per i quali è necessario rivolgersi a legali specializzati in materia di diritto penale che si occupa di procedimenti per reati di diritto penale della famiglia, nonché di altri che possono essere commessi durante la fase della separazione e successivamente (ad esempio: minacce, percosse, lesioni, stalking, molestie, diffamazione, violenza privata).
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Come posso sapere se sono stato denunciato?
Per sapere se è stata fatta una denuncia o una querela nei nostri confronti, occorre presentare in Procura (del luogo dove si presume sia stato commesso il reato per il quale si sospetta di essere stati querelati) un’apposita richiesta per ottenere il certificato ex art. 335 c.p.p.Tale certificato attesta l’iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato (o di persona offesa).Dal certificato emergerà: il numero e l’anno di iscrizione del procedimento, il nome del Pubblico Ministero titolare, il nome dell’indagato e della persona offesa, il reato per il quale si svolgono le indagini, la data del fatto e dell’iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato denominato Mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale) ovvero Mod. 21 bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace).Qualora risultino iscrizioni, apparirà: “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”; qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano degli impedimenti a rispondere per determinati tipi di reato: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” .Qualora vi siano iscrizioni, occorre rivolgersi ad un avvocato.
Per il reato di maltrattamenti è necessaria la violenza fisica?
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Il reato di maltrattamenti consiste nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni. Tali atti causano un disagio continuo, incessante e incompatibile con normali condizioni di vita.Il reato viene integrato non solo con condotte che causano sofferenze fisiche, ma anche morali: pertanto non sono necessarie percosse e/o lesioni, ma sono sufficienti minacce, offese, umiliazioni, indifferenza verso bisogni essenziali.
Le condotte possono essere definite “maltrattanti” se sono atti sistematici rivolti a svilire gravemente la dignità, compromettendo la serenità familiare.
Pertanto non sono necessari atti volti a ledere o porre in pericolo l’integrità fisica.
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Il mio ex non versa il mantenimento perché è stato licenziato: commette comunque reato?
Non sempre il mancato versamento dell’assegno di mantenimento integra gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ed invero è necessario che l’inadempimento si traduca nella mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza, sia quelli per la sopravvivenza vitale (vitto ed alloggio), sia quelli per il soddisfacimento di altre esigenze di vita quotidiana (abbigliamento, spese di istruzione). Occorre lo stato di bisogno dell’avente diritto che, in caso di minori, si presume e la coscienza e volontà di rendersi inadempiente (dolo). Infine, è richiesta l’effettiva capacità economica dell’obbligato.L’incapacità economica – ossia l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dell’art. 570 c.p. – deve essere assoluta, persistente, oggettiva ed incolpevole.Non vi è una automatica responsabilità del genitore per il mancato versamento del mantenimento ed occorre effettuare una valutazione complessiva, considerando l’importo delle prestazioni imposte, le disponibilità reddituali dell’obbligato, le spese necessarie ed indispensabili (vitto e alloggio), la capacità di ottenere nuove o ulteriori fonti di reddito.